TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 29.
(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Art. 31.
(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

          a) identica;

          b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;

          b) identica;

          c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.

          c) identica;

            d) esclusione della facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 km/h;

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            e) regolamentazione dell'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione;
            f) previsione e disciplina dell'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati (car sharing), per la parte concernente il decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua promozione e del suo sviluppo;
 

          g) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida;

 

          h) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a quattro anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni;

 

          i) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'applicabilità dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ai mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti


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Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1. Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
      3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.       3. Identico.
      4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore       4. Identico.
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.       5. Identico.